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  Pacchetto Bersani Pacchetto Bersani
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(Febbraio 2007) - Nel pacchetto Bersani importanti novità per le estinzioni dei mutui per l'acquisto della prima casa.

Per i nuovi mutui

1) Eliminazione della penale:
Dall'entrata in vigore della norma e, dopo tre anni dalla stipula del contratto, l'estinzione (totale o parziale) di un mutuo sulla "prima casa" potrà essere richiesta senza l'applicazione di nessuna penale;

2) Eliminazione dei costi per la cancellazione ipoteca:
Una volta estinto il mutuo contratto con la banca non sarà più necessario rivolgersi ad un notaio per la cancellazione dell'ipoteca.


Per i mutui già in essere

Entro tre mesi dalla entrata in vigore della legge l’Abi e le associazioni dei consumatori definiranno i modi per riportare equità.


Questi sono gli articoli del decreto legge che è stato approvato dal Consiglio dei ministri di giovedì 25 gennaio riguardanti le novità sui mutui prima casa. Il decreto legge è in attesa di pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale" e potrà subire ulteriori modifiche.

ARTICOLO 7
Semplificazione nel procedimento di cancellazione dell'ipoteca nei mutui immobiliari
1) Ai fini di cui all'articolo 2882 Codice civile, il creditore, se soggetto esercente attività bancaria, è tenuto a comunicare entro 30 giorni direttamente l'avvenuta estinzione del mutuo alla conservatoria, che provvede d'ufficio alla immediata cancellazione dell'ipoteca. Ai fini di cui al presente comma non è necessaria l'autentica notarile. Ove ricorra un giustificato motivo ostativo, il creditore ne deve dare comunicazione al debitore nel medesimo termine.
2) A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi precedenti e le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del Codice civile.

ARTICOLO 11
Estinzione anticipata dei mutui immobiliari. Divieto di clausole penali
1. È nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il mutuatario, che richieda l'estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo per l'acquisto della prima casa, sia tenuto a una determinata prestazione a favore della banca mutuante.
2. Le clausole apposte inviolazione del divieto di cui al comma 1 sono nulle di diritto e non comportano la nullità del contratto.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai contratti di mutuo stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge.
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per «acquisto della prima casa» si intende l'acquisto effettuato da una persona fisica della casa dove intende stabilire la propria residenza.
5. L'associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del Codice del consumo, definiscono, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, le regole generali di riconduzione a equità dei contratti di mutuo in essere, mediante, in particolare, la determinazione della misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale del mutuo.
6. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 5, la misura della penale idonea alla riconduzione a equità è stabilita dalla Banca d'Italia e costituisce norma imperativa ai sensi dell'articolo 1419, comma 2, Codice civile ai fini della rinegoziazione dei contratti di mutuo in essere.
7. In ogni caso le banche non possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima della entrata in vigore della presente legge, nei casi in cui il debitore proponga la riduzione dell'importo della penale entro i limiti stabiliti ai sensi dei commi 5 e 6.

Scarica il testo del Decreto Bersani Scarica il testo del Decreto Bersani

Fonte: Il sole 24 ore
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