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  Cosa cambia con la Finanziaria 2006? Cosa cambia con la Finanziaria 2006?
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Il comma 497 dell'articolo unico della legge Finanziaria 2006 che entra in vigore dal 1 Gennaio 2006 recita:

"In deroga alla disciplina di cui all’articolo 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per le sole cessioni fra persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all’atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto.
Gli onorari notarili sono ridotti del 20 per cento."


In breve è previsto, solo per le cessioni fra persone fisiche (prima e seconda casa), che l'imposta di registro negli atti di compravendita immobiliare sia pagata in base al valore catastale a prescindere dalla cifra pattuita nell'atto di compravendita.
La legge risponde all'esigenza di rimediare al diffuso malcostume di dichiarare un prezzo inferiore a quello realmente pagato.

Ad esempio:
se si acquista un immobile come prima casa con un valore catastale di 70.000,00 Euro per un prezzo dichiarato di 250.000,00 Euro l'imposta dovuta dall'acquirente per la registrazione dell'atto è 2.436,00 contro i 7.836,00 euro che si sarebbero dovuti pagare nel 2005.

La nuova tassazione si applica se:
- l'acquirente lo richieda espressamente nel rogito;
- si tratti di una compravendita tra "privati";
- l'oggetto della compravendita sia una abitazione (e relative pertinenze).

I costi notarili relativi agli onorari sono ridotti del 20% (in teoria) ma visto che saranno calcolati non sul valore catastale ma sul prezzo reale di compravendita indicato in atto rimangono di fatto in linea con quelli praticati nel 2005.

Fonte: Agenzia delle Entrate
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