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  Cancellazione ipoteca Cancellazione ipoteca
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(Giugno 2007) - Finalmente l’ipoteca può essere cancellata in poco tempo e senza andare dal notaio. Dal 2 giugno 2007 è, infatti, diventata operativa la norma del decreto Bersani (convertita in legge lo scorso aprile), relativa alla cancellazione semplificata dell’ipoteca a garanzia di un mutuo erogato da una banca, una finanziaria o un ente di previdenza.

Con le nuove norme, quando un mutuo, a garanzia del quale è stata iscritta un’ipoteca su un immobile, viene completamente ripagato, la banca deve entro 30 giorni dalla sua estinzione comunicarlo alla conservatoria che, sempre entro 30 giorni dall’estinzione del mutuo, cancellerà d’ufficio, senza bisogno di autentica notarile, l’ipoteca. Accadeva invece frequentemente che rimanessero iscritte nei registri immobiliari ipoteche relative a mutui ormai estinti da diversi anni, che, di fatto, non avevano nessun valore.

Queste ipoteche dovevano essere cancellate prima di poter iscrivere nuovamente un’ipoteca sull’immobile. La cosa non era di poco conto, soprattutto nel caso in cui il proprietario, dopo qualche anno, decideva di vendere l’immobile e il nuovo acquirente aveva bisogno di un mutuo. A questo punto era necessario cancellare la vecchia ipoteca per iscriverne una nuova a garanzia del proprio finanziamento. Cosicché il vecchio proprietario era costretto a rivolgersi a un notaio, che per la cancellazione di ipoteca iscritta su un immobile del valore per esempio di 100.000 euro, doveva sopportare un costo di circa 755 euro.

Grazie a due provvedimenti dell’Agenzia del Territorio, le disposizioni della legge di conversione del decreto Bersani hanno trovato attuazione. Con un primo decreto (del 23 maggio 2007), il direttore dell’Agenzia del Territorio ha istituito un apposito registro immobiliare per le comunicazioni semplificate di cancellazione dell’ipoteca. Questo registro, fino alla costituzione di un nuovo che utilizzi dei supporti informatici, funzionerà con una raccolta di comunicazioni cartacee e con annotazioni fatte dal conservatore.

Con un secondo provvedimento (del 25 maggio 2007), la stessa Agenzia ha invece fissato le modalità di comunicazione: la trasmissione della comunicazione di estinzione del mutuo da parte della banca (o finanziaria, oppure ente di previdenza) alla conservatoria in cui è iscritta l’ipoteca va fatta con modalità telematiche. La trasmissione telematica è facoltativa fino al 15 ottobre 2007, poi diventerà obbligatoria.

Cosa deve fare chi ha già estinto un mutuo? A seconda che il mutuo sia stato estinto prima o dopo il 3 aprile 2007 si verificano due casi.

Estinto dopo il 3 aprile. La banca consegnerà al debitore senza sua richiesta esplicita la quietanza di estinzione (dal 2 giugno 2007 in poi, ma entro il 2 luglio), e darà comunicazione, sempre entro il 2 luglio 2007, alla conservatoria dell’estinzione del mutuo e quindi della cancellazione dell’ipoteca.

Estinto prima del 3 aprile. Per far cancellare l’ipoteca il consumatore deve chiedere alla banca la quietanza da cui risulti l’estinzione del mutuo (richiesta da fare con raccomandata a/r). A partire dalla data della raccomandata partono i 30 giorni entro i quali la banca deve comunicare in conservatoria la cancellazione dell’ipoteca. In questo modo non sono richieste più al consumatore spese per la cancellazione e viene eliminata una delle formalità inutili a carico dei cittadini.

Fonte: Soldi e Diritti
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